DPI - Riepilogo informazioni

Per opportuna e corretta informazione, in ordine ai dispositivi di protezione individuale necessari nello svolgimento delle attività lavorative, si desidera riepilogare quanto segue:


• le mascherine filtranti che, nella situazione ordinaria, si configurano come dispositivi medici (DM, mascherine chirurgiche) devono essere prodotte in conformità alla norma UNI EN 14683: per questi prodotti a breve l’ISS fornirà indicazioni su modalità e tempistiche per la procedura di autocertificazione;

• le mascherine filtranti che, nella situazione ordinaria, si configurano come dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere prodotte in conformità alla norma UNI EN 149: per questi prodotti l’autocertificazione dovrà essere inviata all’INAIL. Si conta di poter avere a breve ulteriori informazioni sulla procedura INAIL;

• entrambi i tipi di mascherine ai punti precedenti sono destinati all’uso sui luoghi di lavoro da parte degli operatori sanitari, forze dell’ordine etc. e dei lavoratori che sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e devono soddisfare obbligatoriamente i requisiti delle norme indicate: solo la procedura di autorizzazione è semplificata rispetto alla situazione normale;

• la nuova circolare ministeriale introduce, in riferimento all’articolo 16, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, un terzo tipo di mascherine, utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19”. Per questo tipo di mascherine filtranti, che “non si configurano né come dispositivi medici (DM) né come dispositivi di protezione individuali (DPI)” (e quindi non devono essere conformi a nessuna delle due norme sopra citate), non vengono però indicate specifiche o requisiti da soddisfare per la produzione e quindi, per ora, non si possono fornire indicazioni sui requisiti richiesti per tali prodotti. Viene solamente richiesta “l’assoluta necessità” che i produttori di questo tipo di mascherine “garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori”.

Info: Sezione Tessile Abbigliamento
D.ssa Silvia Fumarola
fumarola@confindustria.ta.it