Conversione in legge del DL Liquidità Nota di approfondimento

In allegato una nota di approfondimento redatta da Confindustria relativa alle modifiche apportate alle misure in materia di credito con la conversione in legge del Decreto Legge n. 23/2020 (cd. DL Liquidità).

Con specifico riferimento all'articolo 13, comma 1, lett.m) Finanziamenti fino a 25 mila euro, si segnala che le modifiche apportate hanno consentito di ampliare la portata della misura.
In particolare è previsto:
• un innalzamento del tetto massimo da 25.000 euro a 30.000 euro;
• un'estensione della durata da 6 anni a 10 anni;
• una semplificazione nel calcolo del tasso di interesse che terrà conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non potrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%; ad oggi si stima che il tasso sia pari a 1,96%;
• la possibilità di determinare l'importo oggetto di finanziamento parametrandolo alternativamente: al doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile o al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Il finanziamento garantito al 100% può essere concesso anche in favore di imprese che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che tali esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate alla data di richiesta del finanziamento.

Si specifica che dette modifiche, così come chiarito dalla Circolare MCC 12/2020, si applicheranno alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.

La legge di conversione ha disposto che per i finanziamenti già concessi ai sensi della lettera m) dell'articolo 13 del DL Liquidità fino alla data di conversione in legge le banche possono chiedere al Fondo l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni (articolo 13, comma 1, lettera m-bis): tale adeguamento è previsto esclusivamente per l'importo finanziato e la durata.

Per quanto attiene i Finanziamenti superiori a 25 mila euro,è ribadita la possibilità che anche per finanziamenti di durata superiore a 10 anni possono essere garantiti dal Fondo all'80% (90% in caso di riassicurazione). Si specifica che tale possibilità era in effetti già prevista, ma va ribadito che si tratta di garanzie non rientranti nel Temporary Framework bensì nel regime ordinario in materia di aiuti e, dunque, in caso di finanziamenti per liquidità, nel de minimis.

Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in essere (lettera e), è previsto che, per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a partire dal 19 giugno 2020 e relative a finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore non prima della medesima data, il credito aggiuntivo da erogare è pari al 25% dell'importo del debito accordato in essere (invece che al 10%); le banche debbono inoltre accordare una riduzione del tasso.

Si segnala,inoltre, che per le imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di euro, è stato modificato (lettera n) il criterio per determinare l'ammontare del finanziamento garantibile, prevedendo quanto già previsto per la lettera m); ovvero che tale ammontare non deve superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua o il 25% del fatturato totale (in precedenza era solo il 25% del fatturato). 

 

All.to

1. Nota Confindustria DL Liquidità