Newsletter Internazionalizzazione n. 105

29 Aprile 2020 | Internazionalizzazione

1.PREZZO MASSIMO MASCHERINE: ALCUNE PRECISAZIONI

In merito al tema affrontato nell'Ordinanza n.11/2020 rivolta a tutelare il consumatore prevedendo prezzi massimi di vendita al consumo per le mascherine chirurgiche, si evidenziano alcuni aspetti relativi agli approvvigionamenti di mascherine e DPI.
In particolare, è da ritenere che il prezzo finale di 0,50 euro fissato dall'Ordinanza si applichi alla vendita al consumo e quindi non alle transazioni tra imprese, salvaguardando così gli importatori e le imprese che nel pianificare la riapertura hanno già investito per importare a costi più alti.
Si ricorda che gli Accordi Quadro e le offerte in vigore sono consultabili al seguente link: https://www.confindustria.it/coronavirus/info-dpi
Verranno definiti nuovi Accordi con l'obiettivo di mettere a disposizione del sistema industriale italiano il più alto numero di mascherine e DPI alle migliori condizioni possibili. Per ogni ulteriore informazione potete contattare fornituracovid@confindustria.it
Vi segnaliamo infine che, relativamente alle imprese che si sono riconvertite e che hanno manifestato la loro preoccupazione dovuta al fatto che, a fronte del prezzo massimo delle mascherine e della loro struttura dei costi difficilmente riusciranno a mantenere la nuova attività, ci confronteremo con il Commissario per l'emergenza per individuare possibili soluzioni.

 

2.AGENZIA DELLA DOGANE - GUIDA ALL'IMPORTAZIONE DELLE MASCHERINE

 

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, nei giorni scorsi, una guida per lo sdoganamento delle mascherine, che riassume e schematizza le procedure di import utilizzabili a seconda della tipologia di merce importata.
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5577147/Guida+per+lo+sdoganamento+delle+mascherine.pdf/04c9e908-9518-44bb-9c25-bea39069f407
Rispetto alla Nota di Confindustria precedentemente inviata, si sottolinea l'esclusione dell'import di mascherine generiche filtranti (non dispositivi medici, né DPI) dalle procedure di svincolo celere, come da noi diversamente interpretato.
Per completezza, è disponibile la Nota modificata in tal senso.

 

3.Dispositivi di Protezione Individuale - Autorizzazione all'esportazione - Nuovo Reg. UE

 

Si comunica che ai sensi del Regolamento (UE) n. 568 del 23 aprile 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&qid=1587721741022&from=IT), emanato il 24 u.s.,
in considerazione del protrarsi della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all'Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, l'esportazione degli stessi nei Paesi extra UE continuerà ad essere sottoposta ad autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- MAECI, per un ulteriore periodo di 30 giorni dal 26 aprile 2020. Rispetto al Reg. (UE) 402/2020 precedente, si segnala che il nuovo provvedimento riduce la lista di prodotti soggetti ad autorizzazione (All. I) e amplia il numero di Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria (art. 2 co. 4 e co. 5), includendo quelli dell'area balcanica.
Le domande di autorizzazione dovranno essere inviate con posta elettronica certificata all'indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it
In presenza dei necessari presupposti elencati all'art. 3 co. 3 del citato Regolamento (UE) n. 568/2020, il rilascio delle autorizzazioni avverrà – come già in precedenza – (salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 giorni) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC, in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora infine si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in due giorni lavorativi.
Le domande andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell'Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative. Per le spedizioni di carattere umanitario si dovrà necessariamente compilare il campo 6.
La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell'azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell'esportatore (accompagnata da documento di identità) all'esportazione di dispositivi di protezione individuale. Nel caso di spedizione di prodotti ad un proprio congiunto, sarà sufficiente istanza da parte di colui che effettua la spedizione.
La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:
• Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.
• Eventuale delega dell'esportatore.

 

• Autocertificazione dell'esportatore o dell'operatore economico il quale dichiara:
a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
c) di essere stabilito in Italia.
• Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.
Per eventuali informazioni è attivo il seguente indirizzo e-mail: dgue.dpi@esteri.it

 

4.TASK FORCE CORONAVIRUS - ELENCO AGGIORNATO DEI PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (Aggiornato al 28 aprile)
È disponibile su richiesta.

 

5.DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE (Egitto –prodotti siderurgici)

 

Si informa che, a causa della situazione attuale dovuta alla pandemia Covid 19, le autorità egiziane hanno posticipato di sei mesi la revisione al ribasso dei dazi di salvaguardia imposti su tondini e vergelle di acciaio e billette di ferro, originariamente programmata per il 12 aprile c.a.
In allegato la comunicazione ed i contatti di riferimento del case handler UE che segue il procedimento.

 

Egypt_SFG steel products_downward revision_INFO.do

 

6.DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE

 

Si segnalano i seguenti procedimenti di difesa commerciale attivati da paesi terzi nei confronti dell'UE o di singoli Stati membri:

 

1) BRASILE – apertura inchiesta antidumping (expiry review) sull'import di acido adipico. L'Italia è tra i paesi UE coinvolti. In allegato, info sul caso e contatti del case handler UE.

Brazil_AD investigation_adipic acid_INFO.docx|

 

2) EGITTO - avvio inchiesta di salvaguardia sulle importazioni di alluminio greggio (alluminio greggio non legato, leghe di alluminio e fili di alluminio non legato). In allegato la documentazione di riferimento

Egypt – SFG_Raw Aluminium_INFO.docx|

2020 - SFG - Egypt - Raw Aluminium -WTO Notif.pdf|

Egypt aluminium.xlsx

Info: Internazionalizzazione
Dr.ssa Silvia Fumarola
fumarola@confindustria.ta.it