Limitazioni alle attività produttive

Il testo del DPCM approvato ieri, com’è noto, intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive. Le nuove misure sono efficaci a partire da oggi 23 marzo (salvo quanto precisato nel seguito) e fino al prossimo 3 aprile.

Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.

Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti.

Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria nazionale, l’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Al tempo stesso, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.

Allo stesso modo, sempre recependo una richiesta di Confindustria, il DPCM prevede la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.

Ancora, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente.

Si segnala inoltre che:
• nell’elenco Allegato sono state incluse le attività di vigilanza, funzionali tra le altre cose alla sicurezza di impianti e strutture oggetto del blocco;
• sono state incluse anche alcune delle attività di manutenzione;
• per le attività oggetto di blocco è prevista la possibilità di proseguire fino al 25 marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

Si segnala, infine, che il DPCM precisa come le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali. Inoltre, è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono svolte con modalità di lavoro agile.

ALLEGATI 

DPCM 22 marzo 2020

Circolare Ministero dell'Interno 23 marzo 2020

FAQ DPCM 22 marzo 2020