Accordo Sindacale Territoriale sulle deroghe alla normativa vigente in materia di Contratti a Tempo Determinato

27 Maggio 2020 | Lavoro e Welfare

che in data 27 maggio 2020 la Confindustria Taranto e le Segreterie Provinciali FIM-CISL e UILM-UIL di Taranto hanno sottoscritto la proroga sino al 30 dicembre 2020 dell'Accordo Sindacale Territoriale, avente ad oggetto le deroghe alla normativa vigente in materia di Contratti a Tempo Determinato, applicabili dalle Aziende associate a Confindustria Taranto (in allegato).

Si coglie l'occasione di evidenziare come l'intesa in oggetto sia stata raggiunta solo a seguito di un prolungato ed approfondito confronto con le OO.SS. all'esito del quale sono state superate alcune resistenze sindacali in ordine alla sottoscrizione dell'accordo de quo sia pur in costanza di copiose richieste di Cassa Integrazione Guadagni da parte delle Associate.

Ciò posto, si invitano le Associate a fornire puntuali aggiornamenti in ordine all'impiego dei contratti a tempo determinato, durata e stabilizzazioni onde consentire alla Scrivente di poter attivare il monitoraggio e confronto con le OO.SS. previsto della presente intesa.

La Segreteria Provinciale FIOM-CGIL non ha sottoscritto l'Accordo Territoriale, nel solco della mancata condivisione degli accordi degli anni precedenti.

Come noto, l'Accordo Sindacale Territoriale in oggetto interviene nel contesto della gravissima emergenza epidemiologica in atto, riconducibile al diffondersi del virus COVID 19 (nonché a valle del riordino delle tipologie contrattuali di cui al d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e, da ultimo, a valle della Legge n. 96/2018 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il c.d. "Decreto dignità") e - in quanto contrattazione di prossimità - consente alle nostre Associate di affrontare le problematiche ed i fattori di criticità relativi alla disciplina del contratto a termine, in relazione alle specificità del mercato del lavoro di riferimento, nell'ottica della definizione di un percorso volto alla stabilizzazione degli stessi CTD.

L'Accordo in oggetto, dunque - esercitando le prerogative della contrattazione collettiva di intervenire in costanza dei rapporti di lavoro a termine per promuovere la stabilizzazione degli stessi - prevede la possibilità di deroga:

- alla necessità di apporre causali di legge oltre il 12° mese (art. 19, comma 1, d.lgs n. 81/2015 e s.m.i.);
- alla durata massima del contratto a tempo determinato (art. 19, comma 2, d.lgs n. 81/2015 e s.m.i.);
- al limite percentuale massimo dei lavoratori utilizzabili con contratto a termine (art. 23, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i);
- all'intervallo altrimenti necessario in occasione di riassunzioni a termine.

L'Accordo siglato il 27/05 u.s. si conferma uno strumento assolutamente innovativo da un punto di vista giuridico e sostanziale nel panorama italiano che, tuttavia, richiederà estrema attenzione da parte delle Associate nella fase applicativa.

In merito, nel sottolineare l'obbligatorietà del percorso seguito dalla scrivente Associazione per la definizione delle problematiche relative alla disciplina dei CTD - non sussistendo, allo stato, possibili alternative giuridiche all'ipotesi della contrattazione di prossimità - si evidenzia, ancora una volta, la possibilità per le Associate di prevedere - a valle dell'Accordo Territoriale - la sottoscrizione di singoli accordi aziendali in coerenza con specifiche situazioni ed esigenze di ciascuna azienda.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle Associate sul punto 2) di nuova formulazione, richiesto dalle OO.SS. Il punto in oggetto prevede l'onere di una informativa preventiva da parte delle aziende alle OO.SS. in ordine alle assunzioni, ai rinnovi e alle proroghe da effettuarsi in deroga alla normativa vigente ed ai sensi dell'Accordo stesso.

Tanto premesso, per completezza espositiva si riportano brevemente i punti salienti dell'Accordo:

1) l'Accordo Territoriale potrà essere applicato da tutte le Aziende Metalmeccaniche associate alla Confindustria Taranto ed avrà efficacia sino al 30.12.2020;

2) Nei casi di applicazione del presente Accordo Territoriale, sarà onere delle Aziende associate trasmettere una informativa preventiva alle OO.SS. in ordine alle assunzioni, ai rinnovi ed alle proroghe da effettuarsi in deroga alla normativa vigente ed ai sensi dell'Accordo stesso.

3) in caso di assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato di operai od impiegati operate da parte delle Aziende aderenti a Confindustria Taranto nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo, le proposte occupazionali (fermo restando il prioritario obbligo del rispetto di eventuali diritti di precedenza), laddove non rivolte a dipendenti in organico o già in passato in organico al datore di lavoro interessato, saranno formulate a personale operante nell'ambito del bacino di crisi dell'area jonica ed iscritto, pertanto, al Centro per l'Impiego della Provincia di Taranto ed eventuali sedi distaccate;

4) in deroga al periodo di durata massima del contratto a termine di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., i contratti a termine sottoscritti a far data dalla presente intesa e/o i contratti in essere a tale data, non potranno eccedere la durata di mesi 36 (trentasei) complessiva, anche per sommatoria nell'ipotesi di proroghe o rinnovi successivi alla data dell'Accordo;

5) per il calcolo dell'arco temporale massimo complessivo di cui al punto che precede non saranno computabili, per la parte eccedente 12 mesi, gli archi temporali pregressi relativi a contratti a tempo determinato in essere o cessati, proroghe e/o rinnovi intervenuti alla data del presente accordo tra le medesime parti del contratto individuale ed aventi ad oggetto pari categorie e livello contrattuale di inquadramento;

6) in deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici), di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs n. 81/2015 e s.m.i., le assunzioni a termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa e ricadenti nell'ambito dalla stessa regolamentato, sono esentati dall'obbligo di apporre causale;

7) in deroga al limite legale di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs n. 81/2015 e s.m.i., le assunzioni, le proroghe e/o i rinnovi relativi a contratti a termine di operai, impiegati e quadri, stipulati e comunque posti in essere da Aziende aderenti a Confindustria Taranto in esecuzione del presente accordo, non sono computabili - per l'intera loro durata - ai fini del calcolo della percentuale massima di legge;

8) in deroga al dettato dell'art. 21, comma 2, d.lgs n. 81/2015 e s.m.i. le Aziende aderenti a Confindustria Taranto potranno procedere a rinnovare i contratti a tempo determinato senza il rispetto dei termini di intervallo previsti dalla normativa, e per i contratti di durata fino a 6 mesi, e per i contratti di durata superiore;

9) le Aziende aderenti a Confindustria che applicheranno le deroghe previste con la presente intesa forniranno informativa bimestrale all'Associazione datoriale in ordine a assunzioni, rinnovi o proroghe operati ai sensi delle intese che precedono, autorizzando altresì Confindustria Taranto all'utilizzazione dei relativi dati ai fini degli adempimenti previsti dall'Accordo;

10) le Parti si incontreranno per verificare l'attuazione del presente Accordo, nonché per il recepimento di eventuali modifiche normative. Informative in ordine alle assunzioni e rinnovi effettuati in applicazione dell'Accordo saranno fornite da Confindustria alle OO.SS. Territoriali al fine di monitorare gli effetti della presente intesa, anche in ordine alla verifica della durata media dei contratti e delle stabilizzazioni intervenute, nel rispetto dei principi ribaditi nelle premesse che precedono.

Area: Lavoro e Welfare
Dr. Giorgio Meschiari

All.to

1. Accordo Sindacale Territoriale Confindustria Taranto